E’ stato emanato il 30 dicembre 2019 il Decreto Ministeriale n. 13128 che stabilisce i periodi di fermo pesca relativi all’anno 2020, per le imbarcazioni da pesca. Secondo un calendario prestabilito, per ogni zona di costa, il blocco è di sei settimane. Il fermo pesca viene concordato dal Ministero delle Politiche Agricole in una riunione con le Regioni, le Associazioni nazionali di categoria e le Organizzazioni sindacali di settore. Si concentra soprattutto su determinati sistemi di pesca, come reti a strascico, reti a divergenti e reti volanti, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca. Il fermo pesca prevede che l’attività sia bloccata per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi nel tratto da Trieste ad Ancona dal 31/7 al 10/9; successivamente da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 28/8 all’8/10. Poi ancora da Manfredonia a Bari dal 31/7 al 10/9 per le unità inferiori ai 12 metri. Sempre da Manfredonia a Bari dal 31/7 al 29/8 con l’aggiunta di 10 giorni lavorativi di fermo anche non consecutivi entro il 31 ottobre. Quindi da Brindisi a Civitavecchia dall’11/9 al 10/10 e da Livorno ad Imperia dal 2 al 31/10. Le misure riguardanti il fermo pesca prevedono indennità sociali straordinarie nel limite di 11 milioni di euro. Queste tutelano i pescatori che in quei periodi non guadagnano. Il decreto impone inoltre un arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo. Le navi da pesca dovranno infatti effettuare ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio, calcolati in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, che vanno da un minimo di 7 a un massimo di 18. Le modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio sono stabilite a scelta dell’armatore, che dovrà darne comunicazione scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9:00, all’Autorità marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L’intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019. Non è consentito considerare giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea stabilita per decreto, è previstal’attivazione della misura sociale straordinaria.
Il decreto si può consultare al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14017