Bruxelles, 8 febbraio 2012 – Il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato nuove norme dell’UE per il “vino biologico”, che saranno pubblicate nelle prossime settimane nella Gazzetta ufficiale. In base al nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette. Inoltre l’etichetta deve riportare il logo biologico dell’UE e il numero di codice del competente organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino. Le norme in vigore concernenti il “vino ottenuto da uve biologiche” non coprono le pratiche enologiche, ossia l’intero processo di vinificazione. Il settore vitivinicolo è l’unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell’UE sulla produzione biologica, prevista dal
Dopo il voto nel Comitato permanente, il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolo., ha dichiarato: “Sono lieto che sia stato infine raggiunto un accordo su questo tema. Era infatti importante fissare norme armonizzate al fine di garantire un’offerta chiara ai consumatori, che sono sempre più interessati ai prodotti biologici. Constato con piacere che le norme adottate stabiliscono in modo trasparente la differenza tra vino convenzionale e vino biologico – come è il caso per altri prodotti biologici. In tal modo si dà ai consumatori la certezza che un “vino biologico” sia stato prodotto applicando norme di produzione più rigorose.”
Grazie alle nuove norme è possibile garantire una maggiore trasparenza e permettere un migliore riconoscimento da parte dei consumatori. Dette norme contribuiranno non soltanto a facilitare il funzionamento del mercato interno ma anche a rafforzare la posizione che i vini biologici dell’UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici. Questo atto legislativo completa la normativa in materia di agricoltura biologica dell’UE, che riguarda ora tutti i prodotti agricoli.
Il nuovo regolamento stabilisce un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel regolamento (CE) n. 606/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo). Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si applicano anche le norme generali in materia di vinificazione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche enologiche, il “vino biologico” deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel regolamento (CE) n. 834/2007.
Contesto
Non esistono norme dell’UE o definizioni applicabili al “vino biologico”. La certificazione biologica è prevista soltanto per le uve e attualmente la sola dicitura consentita è “vino ottenuto da uve biologiche”. Nel Piano d’azione europeo per l’agricoltura e l’alimentazione biologica del 2004, la Commissione si è impegnata a stabilire norme specifiche in materia di produzione biologica per l’intera produzione agricola, inclusa l’enologia. In questo contesto, nell’ambito del Sesto programma quadro è stato finanziato il progetto di ricerca ORWINE. Sulla base delle conclusioni da questo raggiunte, nella riunione del Comitato permanente per la produzione biologica del giugno 2009 sono state presentate per la prima volta proposte legislative intese a definire il vino biologico. Queste proposte, cui non è stato dato seguito, sono state ritirate nel giugno 2010. I lavori sono ripresi nel 2011 e sul progetto presentato il Comitato ha espresso un parere favorevole in occasione della riunione dell’8 febbraio 2012.
Principali elementi delle proposte
Le nuove norme in materia di vinificazione biologica introducono una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica enunciati nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica. Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico. Una di queste norme fissa il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.
Per ulteriori informazioni MEMO/12/81
Contatti: Roger Waite (+32 2 296 14 04)