Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato
all’unanimità, il 19 gennaio, le “linee guida di riforma
dell’ordinamento giornalistico”, anticipate al Ministro
della giustizia Paola Severino nel corso dell’incontro
con i rappresentanti degli Ordini professionali vigilati. Il
documento sottolinea “la peculiarità della professione
giornalistica da intendersi come strumento di democrazia
fondato sull’art. 21 della Costituzione e finalizzato a garantire
il diritto dei cittadini ad un’informazione corretta
e completa, indispensabile per compiere scelte libere e
consapevoli”. Dopo avere premesso che l’accesso alla
professione giornalistica è libero, il documento conferma
l’unicità dell’Albo articolato nei due Elenchi, professionisti
e pubblicisti, con la salvaguardia dei diritti acquisiti al
momento dell’entrata in vigore della futura riforma.
L’accesso alla professione di giornalista dovrà avvenire
attraverso l’esame di Stato, al quale potrà accedere chi ha
una laurea ed abbia svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme
di tirocinio, che dovranno essere fissate da un regolamento,
potranno essere “praticantato aziendale, frequenza
master dell’Ordine, compiuta frequenza di corsi universitari
specialistici post laurea in giornalismo, sistematica
collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche”.
Dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato
l’esame di Stato sceglierà se iscriversi nell’elenco
Professionisti o in quello Pubblicisti in caso non si abbia
il requisito dell’esclusività professionale, cioè si è impegnati
in altre attività lavorative. Potrà accedere direttamente
all’elenco Pubblicisti chi ha già superato un esame
di Stato per l’iscrizione ad un diverso Albo professionale
ed abbia svolto il regolare tirocinio giornalistico.
Le linee guida prevedono anche norme transitorie per
l’accesso all’esame di Stato, che dovrebbero esaurirsi
nell’arco massimo di un quinquennio dall’entrata in vigore
della riforma e delle quali potrà usufruire chi è già
iscritto all’elenco Pubblicisti e sia in possesso dei seguenti requisiti:
“esercizio esclusivo dell’attività giornalistica in forma
di sistematica collaborazione retribuita di almeno 36 mesi
nell’ultimo quinquennio; certificazione del rapporto contrattuale
e comunque continuativo esistente nell’ultimo quinquennio,
compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione
dei redditi); attestazione della regolarità contributiva
previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente;
presentazione del materiale attestante l’attività giornalistica
svolta nel corso nell’ultimo quinquennio”. Per essere
ammessi all’esame di Stato si dovrà, comunque, prima superare
la prova finale di un corso di formazione. Le linee guida
approvate dall’Ordine sottolineano l’importanza dell’attività
disciplinare ai fini del “ rispetto della deontologia e del diritto
dei cittadini a una informazione corretta e completa”. Per garantirne
la terzietà, il documento prevede la separazione dei
Consigli dell’Ordine dai Consigli disciplinari e propone di
farla esercitare da Consigli di disciplina regionali e, in funzione
di seconda istanza, da un Consiglio di disciplina nazionale.